Decreto legislativo 66/2010
Art. 454 — Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
Art. 454. Omissione di comunicazioni agli aventi diritto 1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, e' punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
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