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Decreto legislativo 66/2010

Art. 410 — Trasporto delle cose requisite

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/410parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 410. Trasporto delle cose requisite 1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione e' fatto a cura e spese dell'autorita' procedente, la quale puo' anche requisire i mezzi a cio' necessari.

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