Decreto legislativo 66/2010
Art. 410 — Trasporto delle cose requisite
Art. 410. Trasporto delle cose requisite 1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione e' fatto a cura e spese dell'autorita' procedente, la quale puo' anche requisire i mezzi a cio' necessari.
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