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Decreto legislativo 66/2010

Art. 404 — Collaborazione con altri organi

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Art. 404. Collaborazione con altri organi 1. Ogni autorita' competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessita', della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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