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Decreto legislativo 66/2010

Art. 392 — Servizi requisibili

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Art. 392. Servizi requisibili 1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. 2. L'ordine di requisizione puo' riguardare: a) l'opera di persone determinate; b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.

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