Decreto legislativo 66/2010
Art. 392 — Servizi requisibili
Art. 392. Servizi requisibili 1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. 2. L'ordine di requisizione puo' riguardare: a) l'opera di persone determinate; b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.