Decreto legislativo 66/2010
Art. 387 — Cose mobili requisibili
Art. 387. Cose mobili requisibili 1. Sono requisibili: a) le materie prime; b) i materiali di qualsiasi natura; c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
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