Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 378
Decreto legislativo 66/2010

Art. 378 — Cose immobili

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/378parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 378. Cose immobili 1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. 2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile; b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile. 3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto. Note all'art. 378: - Il testo degli artt. 812, secondo comma e 817 del codice civile, e' il seguente: «Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.». «Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.».

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 377 Art. 379 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.