Decreto legislativo 66/2010
Art. 376 — Persone esenti dalla requisizione di servizi
Art. 376. Persone esenti dalla requisizione di servizi 1. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i minori di eta'; b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni; c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto; d) ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di legge.
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