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Decreto legislativo 66/2010

Art. 369 — Danno ambientale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/369parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 369. Danno ambientale 1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale. Nota all'art. 369: - Il testo del comma 1, lettere a) ed e), dell'art. 303 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il seguente: «1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; (omissis). e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; ».

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