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Decreto legislativo 66/2010

Art. 345 — Pubblicita'

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/345parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 345. Pubblicita' 1. Le limitazioni del diritto di proprieta' stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorita' militare.

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