Decreto legislativo 66/2010
Art. 319 — Acquisti a seguito di confisca
Art. 319. Acquisti a seguito di confisca 1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare.
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