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Decreto legislativo 66/2010

Art. 292 — Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/292parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 292. Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

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