Decreto legislativo 66/2010
Art. 289 — Retta giornaliera
Art. 289. Retta giornaliera 1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.
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