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Decreto legislativo 66/2010

Art. 273 — Soppressione di cimiteri di guerra

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/273parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 273. Soppressione di cimiteri di guerra 1. E' in facolta' del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. 2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.

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