Decreto legislativo 66/2010
Art. 254 — Vigilanza e conservazione
Art. 254. Vigilanza e conservazione 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. 2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 254, commi 1 e 2.
Sostituisce · 1
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