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Decreto legislativo 66/2010

Art. 250 — Campi di tiro a segno

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/250parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 250. Campi di tiro a segno 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

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