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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2245 — Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

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Art. 2245. Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.

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