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Decreto legislativo 66/2010

Art. 222 — Corsi di studio delle Accademie militari

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Art. 222. Corsi di studio delle Accademie militari 1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

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