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Decreto legislativo 66/2010

Art. 2208 — Carenze organiche transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/2208parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 2208. Carenze organiche transitorie 1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

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