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Decreto legislativo 66/2010

Art. 192 — Commissioni mediche interforze

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Art. 192. Commissioni mediche interforze 1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.

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