Decreto legislativo 66/2010
Art. 1917 — Restituzione dei contributi obbligatori
Art. 1917. Restituzione dei contributi obbligatori 1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
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- D.L. 148/10 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 7, comma 10-quinquies) l'introduzione dell'art. 1917-bis.
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