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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1915 — Assegno speciale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1915parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1915. Assegno speciale 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, e' corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', oltre all'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto. 2. L'assegno speciale: a) e' soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione; b) e' ridotto a meta' durante il periodo di sospensione dal grado; c) non e' reversibile. 3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilita' finanziarie della pertinente gestione.

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