Decreto legislativo 66/2010
Art. 18 — Commissariato generale per le onoranze ai Caduti
Art. 18. Commissariato generale per le onoranze ai Caduti 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni. 2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 18 rubrica e commi 1 e 2.
Sostituisce · 1
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.