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Decreto legislativo 66/2010

Art. 172 — Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/172parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 172. Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende: a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita' di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri; b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri; c) la Scuola ufficiali; d) la Scuola marescialli; e) la Scuola brigadieri; f) le scuole carabinieri; g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.

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