Decreto legislativo 66/2010
Art. 161 — Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri
Art. 161. Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente: a) funzioni di polizia giudiziaria; b) funzioni di sicurezza pubblica.
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