Decreto legislativo 66/2010
Art. 157 — Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri
Art. 157. Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
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