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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1477 — Procedura di elezione

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Art. 1477. Procedura di elezione 1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. 2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. 3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

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