Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1383
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1383 — Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1383parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1383. Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa 1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. 2. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. 3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1382 Art. 1384 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.