Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 128
Decreto legislativo 66/2010

Art. 128 — Attivita' di pilotaggio

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/128parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 128. Attivita' di pilotaggio 1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, e' in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. 2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 127 Art. 129 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.