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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1097 — Forme di avanzamento

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Art. 1097. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento degli ufficiali avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

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