Decreto legislativo 66/2010
Art. 1094 — Attribuzione dei gradi di vertice
Art. 1094. Attribuzione dei gradi di vertice 1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio. 2. La promozione al grado di generale o ammiraglio puo' essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1. 3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni. 4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato.
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- D.L. 148/10 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 7, commi 7 e 10) la modifica dell'art. 1094, comma 3.
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 51, comma 8, lettera i)) la modifica dell'art. 1094, comma 3.
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 1094, commi 2-bis e 3.
Sostituisce · 1
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