Decreto legislativo 66/2010
Art. 1045 — Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
Art. 1045. Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri; c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo; e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.