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Decreto legislativo 66/2010

Art. 104 — Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/104parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 104. Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione addestrativa comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Accademia militare di Modena; 2) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 3) Scuola militare <<Nunziatella>>; 4) Scuola militare <<Teulie>>; 5) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; 6) Centro di simulazione e validazione dell'Esercito; b) le seguenti scuole d'Arma: 1) Scuola di fanteria; 2) Scuola di cavalleria; 3) Scuola di artiglieria; 4) Scuola del genio; 5) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 6) Scuola dell'Arma trasporti e materiali; 7) Scuola di amministrazione e commissariato; 8) Scuola militare di sanita' e veterinaria; c) il Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari con alle dipendenze reggimenti di addestramento dei volontari e battaglioni di addestramento dei volontari; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano. 2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.

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