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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1017 — Richiami in servizio

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Art. 1017. Richiami in servizio 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

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