Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1011
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1011 — Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1011parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1011. Obbligo di risposta alle chiamate di controllo 1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorita' militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorita' militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento. 2. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorita' militari per il controllo della forza in congedo. 3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo. 4. I militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata. 5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1010 Art. 1012 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.