Decreto legislativo 178/2009
Art. 9 — Responsabili di settore
Art. 9. Responsabili di settore 1. La Scuola e' strutturata in settori di attivita' per un numero massimo di quattro. 2. I responsabili di ciascun settore di attivita' sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati. 3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attivita' organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo. 4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili. 5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
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- D.L. 80/06 — Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubblicautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 9, comma 3.
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