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Decreto legislativo 178/2009

Art. 6 — Il Comitato di gestione

ELI /it/decreto-legislativo/2009/12/01/178/art/6parte di Decreto legislativo 178/2009
Art. 6. Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola. 3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

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