Decreto legislativo 178/2009
Art. 6 — Il Comitato di gestione
Art. 6. Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola. 3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.
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- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 21, comma 2, numeri 1) e 2)) la modifica dell'art. 6, com…
- D.L. 80/06 — Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubblicautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 6.
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1.
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