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Decreto legislativo 178/2009

Art. 3 — Compiti

ELI /it/decreto-legislativo/2009/12/01/178/art/3parte di Decreto legislativo 178/2009
Art. 3. Compiti 1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita' nell'ambito delle seguenti competenze principali: a) attivita' di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15; c) attivita' di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con il settore privato; e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale; f) attivita' di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita' di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la societa', anche in collaborazione con universita' e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa' private; g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; h) attivita' di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing; i) attivita' di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attivita' di monitoraggio; l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attivita' di competenza della Scuola; m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2. 2. La Scuola puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalita'. - Si riporta il testo del comma 2, lettera g), dell'art. 6, legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti): «2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) affermare la piena autonomia e responsabilita' del dirigente, in qualita' di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale e' preposto; 2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttivita'; 3) utilizzo dell'istituto della mobilita' individuale di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate; b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita' del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttivita' delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonche', all'esito dell'accertamento della predetta responsabilita', il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio; c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto; d) limitare la responsabilita' civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza; e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilita' disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate; f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente; g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore; h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicita' ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresi', la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui e' possibile il conferimento degli incarichi medesimi; i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche' sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi; l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui puo' essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'art. 4; m) rivedere la disciplina delle incompatibilita' per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorita' politica; n) semplificare la disciplina della mobilita' nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne piu' ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi; o) promuovere la mobilita' professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero; p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale; q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennita' di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.». - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. 3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.».

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