Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2008Art. 66
Decreto legislativo 81/2008

Art. 66 — Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/66parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2008 · fonte Normattiva ↗

← Art. 65 Art. 67 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.