Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2008Art. 290
Decreto legislativo 81/2008

Art. 290 — Valutazione dei rischi di esplosione

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/290parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entita' degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2008 · fonte Normattiva ↗

← Art. 289 Art. 291 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.