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Decreto legislativo 81/2008

Art. 267 — Definizioni

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/267parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 267. Definizioni 1. Ai sensi del presente titolo s'intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

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