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Decreto legislativo 81/2008

Art. 246 — Campo di applicazione

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/246parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 246. Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate. Nota all'art. 246: - Il testo della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario.

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