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Decreto legislativo 81/2008

Art. 164 — Informazione e formazione

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/164parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 164. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti generali e specifici da seguire.

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