Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2008Art. 134
Decreto legislativo 81/2008

Art. 134 — Documentazione

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/134parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 134. Documentazione 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2008 · fonte Normattiva ↗

← Art. 133 Art. 135 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.