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Decreto legislativo 81/2008

Art. 130 — Andatoie e passerelle

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/130parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 130. Andatoie e passerelle 1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

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