Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2008Art. 117
Decreto legislativo 81/2008

Art. 117 — Lavori in prossimita' di parti attive

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/117parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 117. Lavori in prossimita' di parti attive 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2008 · fonte Normattiva ↗

← Art. 116 Art. 118 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.