Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2008Art. 105
Decreto legislativo 81/2008

Art. 105 — Attivita' soggette

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/105parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 105. Attivita' soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivita' lavorativa.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2008 · fonte Normattiva ↗

← Art. 104 Art. 106 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.