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Decreto legislativo 81/2008

Art. 102 — Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/102parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al riguardo.

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