Decreto legislativo 231/2007
Art. 18 — Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita': a) identificare il cliente e verificarne l'identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identita'; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera a).
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 231/2007 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.