Decreto legislativo 206/2007
Art. 56 — Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
Art. 56. Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
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