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Decreto legislativo 206/2007

Art. 45 — Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/09/206/art/45parte di Decreto legislativo 206/2007
Art. 45. Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari 1. Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorita' competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

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